PREMESSA: Il presente Regolamento, redatto ai sensi del D.L. n° 297/1994, art. 10, comma 3, lett. “a”, ha lo scopo di contribuire alla realizzazione di una scuola sensibile ai problemi della più vasta comunità sociale, di coordinare l’attività degli OO.CC. funzionanti nell’Istituto Comprensivo e sostituire i precedenti Regolamenti.
ART. 1 – PREMESSE
Sono costituiti nell’Istituto gli organi collegiali previsti dal D.L. 6/04/1994 n. 297:
a) Consiglio d’Istituto;
b) Giunta esecutiva;
c) Collegio docenti;
d) Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti;
e) Consigli di interclasse e di classe;
f) Commissione elettorale d’Istituto;
g) Assemblea dei genitori di classe;
h) Assemblea dei genitori d’Istituto;
Il Consiglio di Istituto organizza e programma la vita e l’attività della scuola e a tal fine svolge le funzioni attribuitegli dall’art. 10 del D.L. 16/04/1994 n. 297.
ART. 2 – IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il numero dei suoi membri è stabilito per Legge in base al numero degli
alunni iscritti. Il Consiglio resta in carica per un triennio ed è presieduto da un
rappresentante eletto nella componente genitori.
ART. 3 – IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta ufficialmente il Consiglio e lo presiede; convoca il Consiglio, dirige e modera le sedute, cura l’osservanza del regolamento. Può essere eletto anche un Vice-presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice-presidente, il Consigliere genitore più anziano di età ne assume le funzioni.
ART. 4 – GIUNTA ESECUTIVA
In seno al Consiglio è eletta una Giunta Esecutiva, composta dal Dirigente Scolastico che la presiede, da 2 rappresentanti dei genitori, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante del personale A.T.A. e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi dell’Istituto , membro di diritto, con funzioni di segretario della Giunta stessa. La Giunta prepara i lavori del Consiglio e predispone gli ordini del giorno delle sedute del medesimo. Cura altresì l’esecuzione delle delibere effettuate dal Consiglio di Istituto.
ART. 5 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Presidente del Consiglio di Istituto nomina il segretario del Consiglio, da scegliersi tra i suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del segretario prescelto, il presidente
può incaricare un altro consigliere di sostituirlo. Il segretario redige i processi verbali delle sedute.
ART. 6 – PARTECIPAZIONE E INTERROGAZIONI
Tutti gli elettori dell’Istituto hanno il diritto di rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio, su argomenti di sua competenza, di natura non strettamente personale e di ricevere risposta scritta. Il Consiglio di Istituto tiene conto delle richieste formulate dai Consigli di interclasse e di classe. Promuove inoltre, se necessario, contatti, incontri e riunioni con tutti gli altri organi dell’Istituto previsti dalla vigente normativa.
ART. 7 – ORDINI DEL GIORNO
Gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio di Istituto sono predisposti dalla Giunta.
Gli atti relativi all’ordine del giorno, di norma, vengono trasmessi ai componenti del Consiglio d’Istituto almeno 7 giorni prima della seduta, per permettere un preventivo esame.
ART. 8 – PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio si riunisce di regola presso la sede centrale dell’Istituto. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, dopo le elezioni, è disposta, entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Dirigente Scolastico, che presiede il Consiglio fino a quando viene eletto il Presidente. L’elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto e viene eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l’intero Consiglio. Nell’ipotesi in cui nella prima votazione non si raggiunga detta maggioranza, viene eletto chi, nella successiva votazione, ottenga la maggioranza relativa. Il Vice-presidente viene eletto con le stesse modalità. Nell’ipotesi in cui il presidente perda la qualità di componente del Consiglio di Istituto o rinunci al proprio mandato, si dovrà procedere a nuova elezione, previa surroga del medesimo nel Consiglio, col primo dei non eletti della sua lista nelle elezioni scolastiche.
ART. 9 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – VERBALE DELLE SEDUTE
Il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente del Consiglio stesso. Il Presidente predispone la convocazione del Consiglio:
a) di propria iniziativa;
b) su richiesta del presidente della Giunta;
c) su richiesta scritta motivata di un terzo dei componenti il Consiglio. In
tal caso il presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro 20 giorni dal
ricevimento della proposta.
La convocazione del Consiglio di Istituto viene effettuata con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione mediante comunicazione scritta ai singoli componenti.
L’avviso di convocazione deve indicare l’ordine del giorno della seduta del
Consiglio. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e
dal Segretario, steso su apposito registro. All’inizio di ogni seduta viene approvato il verbale della seduta precedente. In caso di necessità il Consiglio può essere convocato con urgenza mediante avviso da rendere noto ai componenti almeno 24 ore prima dello
svolgimento della seduta. Il Consiglio si riunisce almeno 3 volte all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessario e comunque in caso di rinnovamento dell’organo. Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nell’ipotesi in cui manchi il numero
legale, trascorsi 15 minuti dall’ora fissata per l’inizio, il Presidente rinvia la seduta e la convoca entro 5 giorni.
ART. 10 – I CONSIGLIERI
I Consiglieri hanno diritto: di parola, di interrogazione, di mozione, di presentare proposte ed atti scritti alla Giunta o direttamente al Presidente del consiglio, di voto in seno al Consiglio, di esaminare tutti gli atti del Consiglio di Istituto della Giunta Esecutiva.
I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio. Le eventuali dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio ed hanno efficacia dal momento in cui saranno accettate dal Consiglio.
Decadono dalla loro carica, e vengono sostituiti ai sensi di legge, i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive.
ART. 11 – SEDUTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto, al fine di approfondire l’esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino le comunità locali, o componenti culturali e sociali operanti nelle stesse comunità, può invitare per iscritto alle proprie sedute enti, organismi, associazioni o persone che siano interessate ai problemi medesimi anche in qualità di esperti, a titolo consultivo giusto l’art. 10 D.L. 16/04/1994 n. 297. I rappresentanti hanno diritto di parola e di intervento nelle discussioni.
ART. 12 – SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria dallo stesso Presidente, dalla Giunta, dal Dirigente o su richiesta di almeno cinque consiglieri. In ogni caso la Giunta deve far conoscere per iscritto ad ogni consigliere, almeno tre giorni prima delle sedute, gli argomenti all’ordine del giorno.
ART. 13 – MAGGIORANZE
Le delibere vengono prese, di norma, a maggioranza semplice dei presenti. E’ richiesta la maggioranza assoluta per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta quando riguarda casi personali o quando ne è fatta richiesta da un Consigliere.
ART. 14 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Copia delle delibere viene depositata negli uffici del Direttore amministrativo.
ART. 15 – RELAZIONE ANNUALE
La relazione annuale è predisposta nei termini di legge dalla Giunta esecutiva e deve essere approvata e discussa dal Consiglio entro il mese di ottobre e comunque, in caso di rinnovo del Consiglio di Istituto in seguito a elezioni, prima della riunione del nuovo Consiglio.
Entro 15 giorni dall’approvazione, la relazione, sottoscritta dal Presidente e dal Presidente della Giunta, deve essere inviata agli organi sopra indicati.
ART.16 – COLLEGIO DOCENTI: COMPOSIZIONE – COMPITI -CONVOCAZIONE
Il Collegio è composto dal Dirigente Scolastico e da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo dell’Istituto nonché da eventuali supplenti temporaneamente in servizio.
Segretario è uno dei docenti scelto dal Dirigente Scolastico. I compiti del collegio sono stabiliti dall’art. 7 del D.L. 16/04/1994 n. 297 e il monte ore annuali delle riunioni è fissato dal C.C.N.L. Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio dell’anno. Il Collegio Docenti elegge il comitato di valutazione servizio degli insegnanti, il responsabile della biblioteca, il responsabile per la sicurezza dei lavoratori, i membri di commissioni o gruppi di lavoro per lo studio approfondito di determinati argomenti.
Per le modalità di convocazione, riunione, verbalizzazione e svolgimento dei lavori si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
ART. 17 – CONSIGLI DI CLASSE E INTERCLASSE
Nella scuola elementare il consiglio di interclasse è composto dai docenti delle classi del plesso e dai rappresentanti dei genitori. Il consiglio di classe nella scuola media è composto da tutti i docenti della classe, da quattro rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti. Sono presieduti dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, da un docente delegato o dal Coordinatore di classe
Funge da segretario del consiglio un docente scelto dal Dirigente Scolastico, che provvede alla stesura del verbale in apposito registro. Delibera a carico degli alunni i provvedimenti disciplinari che rientrano nella competenza dei Consigli di classe e di interclasse .
Per convocazioni, riunioni, valutazione, programmazione e competenze del consiglio di classe si fa riferimento al D.L. 16/04/1994 n. 297. Il verbale della riunione redatto dal Tutor o Coordinatore su apposito registro, è depositato entro 7 giorni dalla data di riunione, presso l’ufficio del Dirigente Scolastico.
ART. 18 – PROGRAMMAZIONE
I consigli di interclasse e classe, il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto programmano all’inizio dell’anno scolastico, secondo le rispettive competenze, le linee generali delle proprie attività volte a favorire il funzionamento e lo sviluppo della vita dell’Istituto
TITOLO 5° – REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’
ART. 19 – VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Il Consiglio di Istituto stabilisce annualmente l’orario scolastico, tenuto conto delle particolari ed eventualmente diverse esigenze dei vari plessi.
1- Gli insegnanti secondo l’orario di servizio sono responsabili degli alunni ed hanno l’obbligo di vigilanza e sorveglianza su di essi a partire dai 5 minuti che precedono l’orario di inizio delle lezioni e fino al momento del congedo degli scolari dopo il termine delle lezioni, quando saranno accompagnati all’uscita della scuola e comunque secondo quanto stabilito dalla normativa contrattuale.
2- Durante la ricreazione, stabilita in 15 minuti circa, gli alunni saranno vigilati e sorvegliati secondo il calendario previsto all’inizio dell’anno scolastico.
3- Gli alunni entrano a scuola nei 5 minuti che precedono le lezioni ed escono, accompagnati, al termine delle stesse. La scuola non si assume la responsabilità degli alunni che arrivano prima dell’orario prestabilito e che permangono all’esterno della scuola..
4- Durante lo svolgimento delle lezioni nei plessi scolastici si provvederà alla chiusura dei cancelli dell’edificio scolastico e/o dei locali per impedire ogni accesso agli estranei.
5- Gli alunni che si presentano a scuola non devono essere allontanati per nessun motivo; assenze, ritardi, uscite anticipate sono regolate da specifici articoli del regolamento alunni. Le assenze degli alunni devono essere giustificate dai genitori o dai responsabili dell’obbligo scolastico; in caso di malattia superiore
a cinque giorni di lezione, è obbligatoria la presentazione del certificato del medico curante, attestante che l’alunno può essere riammesso a scuola (D.P.R. n. 1518/67, art. 42); in casi particolari, i genitori sono invitati ad informare i docenti sulla presumibile durata dell’assenza dell’alunno.
6- In caso di infortunio di un alunno in orario scolastico, gli insegnanti devono organizzare un soccorso, il più tempestivo e adeguato possibile, ed attivare i familiari. L’Insegnante deve anche redigere relazione dell’accaduto e compilare i moduli per la denuncia alla Compagnia Assicuratrice. Il resto della classe sarà nel frattempo affidato ad un collega o al personale ausiliario.
7- I genitori possono conferire con gli insegnanti della scuola media e della scuola elementare durante gli incontri programmati nel corso dell’anno, durante le ore di ricevimento settimanale e, su richiesta scritta, in orario concordato con i docenti.
E’ vietato ai Genitori accompagnare direttamente alle aule i propri figli e conferire coi docenti durante l’orario di lezione. In presenza di gravi motivi e di forza maggiore, i genitori possono farlo solo con l’ autorizzazione del Dirigente Scolastico o del docente responsabile di plesso. Anche i rappresentanti eletti nei consigli di interclasse sono ammessi a colloquio con i docenti, durante le ore di lezione, solo per comunicazioni importanti ed urgenti..
In presenza di esigenze straordinarie e indifferibili il D.S. può adottare, a norma dell’art. 396, comma 2, lett. 1) del D.L. n. 297/94, i provvedimenti di emergenza strettamente necessari e quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
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ART. 20 – DISTRIBUZIONE DI MATERIALI NELLA SCUOLA
E’ vietata la distribuzione agli alunni di materiale in vendita o in visione. Senza l’autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico nessun tipo di materiale può essere fatto circolare tra gli alunni.
E’ consentita la distribuzione di materiale prodotto dagli Organi collegiali o proveniente da Enti Pubblici quali il Comune, Provincia, Regione, la Biblioteca, il Distretto sanitario e Scolastico.
Per le Associazioni sportive locali e culturali e per il Comitato Genitori è richiesta l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, il quale valuterà che il materiale non presenti scopi puramente commerciali o di lucro.
Per motivi di urgenza, la decisione sulla distribuzione è presa congiuntamente dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Dirigente Scolastico. Il materiale va consegnato in Direzione e da questa inoltrato ai vari plessi.
ART. 21 – CONCESSIONE ED USO DI LOCALI E DI ATTREZZATURE
SCOLASTICHE
I locali scolastici sono a disposizione degli OO.CC. per le riunioni, senza oneri per i medesimi. Il Consiglio di Istituto autorizza la concessione in uso dei locali scolastici e delle attrezzature, fuori dell’orario scolastico, ad Enti ed Associazioni che realizzino promozione culturale, sociale e civile. Ogni onere è a carico dei richiedenti che assumono anche tutte le responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene ed alla salvaguardia del patrimonio (L. n. 517/77, art. 12). Tali attività non devono essere di pregiudizio al pieno espletamento dei compiti istituzionali della scuola e delle altre iniziative culturali, educative, ricreative e parascolastiche, destinate agli utenti della scuola, promosse o direttamente organizzate dagli organi scolastici al di fuori del normale orario del servizio scolastico.
Le richieste devono contenere chiaramente:
- lo scopo dell’iniziativa in rapporto ai fini statutari dell’Ente o dell’Associazione;
- il programma delle attività;
- le modalità e le attrezzature richieste in uso;
- la data e la durata delle attività.
L’uso del telefono delle Scuole avviene esclusivamente per cause e motivi di servizio. Le telefonate personali, consentite per motivi di necessità, vanno pagate al costo stabilito per scatto.
ART. 22 – VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE
Il presente titolo norma l’applicazione delle CC.MM. n° 253 del 14\08\1991 e n° 291 del 14\10\1992.
CRITERI GENERALI per l’effettuazione dei VIAGGI e delle VISITE DI ISTRUZIONE che implicano spostamenti con uso di mezzi pubblici e non pubblici.
a) Sono vietati i viaggi notturni, i viaggi nell’ultimo mese delle lezioni (si può derogare solo per l’effettuazione di viaggi connessi con l’educazione ambientale e con l’attività sportiva).
b) Sono sconsigliati i viaggi nei periodi di alta stagione e nei giorni
prefestivi.
c) Per le elementari si consiglia di scegliere destinazioni vicine: nell’ambito della provincia per gli alunni del I ciclo (o provincie confinanti), nell’ambito della regione (o regioni confinanti) per gli alunni del II ciclo. Il superamento di tali limiti deve essere ulteriormente motivato e approvato.
d) I docenti accompagnatori devono essere di norma uno ogni quindici alunni: per particolari attività e con specifica delibera, il Consiglio di classe può derogare dal precedente criterio; l’insegnante di sostegno può accompagnare fino ad un massimo di due alunni e la sua presenza viene demandata alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali. E’ opportuno che gli insegnanti accompagnatori siano quelli della classe interessata, essi devono assicurare una attenta ed assidua vigilanza sugli alunni, oltreché valorizzare l’esperienza dal punto di vista didattico. L’incarico d’accompagnatore costituisce modalità articolata di prestazione, cui spetta l’indennità di missione.
e) A livello di scuola elementare, i genitori, se necessari per un’adeguata assistenza e previa copertura assicurativa, possono partecipare con spese a loro carico e a condizione che si impegnino a partecipare alle attività previste per gli alunni.
f)Tutti i partecipanti devono essere coperti da polizza assicurativa contro
gli infortuni.
g) Il costo del viaggio è a completo carico dei genitori degli alunni. In casi particolari il Consiglio di Istituto può intervenire con il proprio bilancio.
h) All’alunno assente deve essere rimborsato solo il costo dei biglietti di entrata ai musei, mostre, ecc… non pagati.
ADEMPIMENTI
a) I docenti prevedono nella programmazione educativo-didattica d’inizio anno le visite guidate come momenti di integrazione della normale attività didattica e per la realizzazione di finalità educative e culturali. b) Lo scopo culturale e didattico dell’iniziativa deve essere debitamente motivato dai docenti ed illustrato in una relazione che sarà presentata, congiuntamente alla rimanente documentazione, per l’approvazione.
c) E’ necessaria la presenza di almeno due terzi degli alunni della classe.
d) Per ciascun alunno è obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria potestà.
e) Tutti i partecipanti devono essere in possesso di un documento di identificazione personale.
f) Le visite e i viaggi d’istruzione sono proposti dai Consigli di Interclasse/Classe, approvati dal Collegio Docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto.
g) La Giunta esecutiva esamina la regolarità della documentazione.
RESPONSABILITÀ
Gli accompagnatori sono tenuti ad una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del Codice Civile, integrato dalle norme di cui all’art. 61 della L. 11\07\’80, n° 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.
DOCUMENTAZIONE
Per ogni gita o visita guidata deve essere acquisita agli atti della scuola la seguente documentazione:
a) l’elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;
b) le dichiarazioni di consenso scritto delle famiglie;
c) l’elenco nominativo degli accompagnatori;
d) le dichiarazioni sottoscritte dagli accompagnatori circa l’assunzione dell’obbligo della vigilanza;
e) il preventivo di spesa con l’indicazione delle quote poste a carico degli alunni;
f) il programma analitico del viaggio;
g) la relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa;
h) n. 3 preventivi di spesa relativamente al trasporto;
i) la polizza di assicurazione contro gli infortuni;
l) la documentazione relativa alla sicurezza dell’automezzo previste dalla vigente normativa.
Per quanto riguarda le leggi e le disposizioni ministeriali, il presente REGOLAMENTO si ispira e fa esplicito riferimento a quelle in vigore alla data di approvazione (iscrizioni, frequenza, orario, trasporto, ecc.). In caso di modifica o aggiornamento delle norme e per quanto non previsto dal presente regolamento, si provvederà ad adottare di volta in volta le soluzioni approvate dalla maggioranza dei consiglieri e, in caso di necessità, ad aggiornare il presente REGOLAMENTO alla luce delle nuove disposizioni. Le modifiche al presente regolamento devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti eletti nel Consiglio di Istituto, richiedendo preventivamente il parere del Collegio Docenti.
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