Collegio Docenti
Compiti e Funzioni
Il Collegio dei docenti è un’istituzione deliberante della scuola italiana, istituito con il D.P.R. 416 31 maggio 1974, articolo 4, allegato ai Provvedimenti Delegati sulla scuola.
Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio in un Istituto Scolastico, sia teorici che tecnico–pratici, ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Questi si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.
Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico - o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti – ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo e dell’istituto.
In particolare:
- definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le iniziative multi o interdisciplinari;
- formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- delibera la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
- valuta periodicamente l’efficacia complessiva dell’azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento;
- definisce le modalità e i tempi e la durata oraria dei corsi di recupero estivi per gli alunni che nello scrutinio finale di giugno hanno ricevuto una sospensione del giudizio e le modalità e i tempi di verifica del debito;
- stabilisce, per casi eccezionali, la deroga all’ Art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122 confermato dalla C.M. n 85 Prot. 7234 del 13 ottobre 2010 che fissa la frequenza obbligatoria per il passaggio alla classe successiva ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le deroga, come detto nella citata C.M. n. 85 del 13 ottobre 2010, è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato;
- definisce ed approva la griglia per l’attribuzione del voto di condotta
- provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
- promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell’Istituto;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
- elegge le Funzioni strumentali all’Offerta Formativa
- elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;
- programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili;
- delibera, su proposta dei Consigli di classe, le attività di integrazione e recupero (IDEI);
- delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività paraextrascolastiche miranti all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto.
Le decisioni e gli orientamenti del Collegio dei Docenti trovano espressione nel documento Piano dell’Offerta Formativa di istituto ( POF) che viene redatto annualmente dal Docente con l’incarico preposto di Funzione Strumentale e approvato dal Collegio.